Vie di Fuga Antincendio: Sicurezza nei luoghi di lavoro | Sistemi Antincendio | Approfondimenti

Le vie di fuga antincendio costituiscono il primo problema da affrontare quando si progetta la sicurezza di un edificio.

Infatti, la sicurezza delle persone è legata essenzialmente alla loro capacità di allontanarsi (o di essere portate in salvo) in caso di incendio. Per questo motivo, se alle persone che si trovano nell’edificio è stata garantita la possibilità di usare dei percorsi in grado di condurle verso un luogo sicuro, è stato già compiuto un passo importante nella garanzia complessiva di sicurezza dell’ambiente.

Vie di Fuga Antincendio :  Il numero delle uscite

In primo luogo, il criterio fondamentale delle vie di fuga anticendio è quello di fornire agli ambienti in cui siano presenti un numero sufficientemente ampio di uscite. Queste uscite, a loro volta, devono essere abbastanza larghe da poter essere usate in modo rapido.

Una prima questione da affrontare, quindi, è quella del numero delle uscite e della loro larghezza. Questi due aspetti sono legati tra di loro. Infatti, fornire un ambiente di una sola uscita, per quanto larga possa questo essere, solo in pochissimi casi può essere adeguato a criteri di sicurezza.

Nella maggior parte dei casi è necessario poter usufruire di due uscite che siano sufficientemente contrapposte, in modo da lasciare alle persone che si trovano nei cambiamenti una possibilità di votare sempre le spalle al fuoco e di allontanarsi fino a raggiungere un luogo sicuro. A questa regola esistono però delle eccezioni.

Infatti nei luoghi più piccoli, quelli cioè nei quali la distanza tra qualsiasi punto dell’ambiente e l’uscita è sufficientemente piccola, o quelli nei quali non esiste un particolare rischio di esplosione o di incendio rapido, i criteri generali di sicurezza prevedono che possa essere un solo via di fuga anticendio.

Il decreto ministeriale del 1994, rivisitato e prorogato un numero enorme di volte, prevede che luoghi che prevedono la presenza di piu' di 50 persone, debbano avere a disposizione sempre due direzioni per la fuga. Per luoghi dove la presenza di persone supera le 200 unita' vige la regola di avere almeno tre uscite a disposizione. 

Vie di Fuga Antincendio :  La larghezza delle uscite

Quando parliamo di larghezza delle vie di vie di fuga antincendio non ci riferiamo solo alla larghezza della porta o delle porte che dall’ambiente conducono luogo sicuro all’aperto in un compartimento antincendio in un luogo sicuro statico in una luogo uno spazio calmo.

Infatti è del tutto inutile che una porta si allarga in modo adeguato se poi i corridoi e le scale che conducono questa porta sono molto più stretti.

Secondo il decreto ministeriale 10 marzo 1998, lo schema per il problema larghezza/numero delle uscite  è il seguente:

    * fino a 50 persone 1 porta larga almeno  0,80 m

    * tra 50 e 100 persone 2 porte larghe almeno  0,80 + 0,80 m

    * tra 100 e 150 persone 2 porte larghe almeno 1,20 + 0,80 m

    * oltre 150 persone 2 porte larghe almeno 1,20 + 1,20 m

Vie di Fuga Antincendio :  La lunghezza dei percorsi

Il terzo elemento da verificare nelle vie di fuga antincendio è la lunghezza dei percorsi. Se un percorso molto lungo le persone che devono allontanarsi usando questi corridori incontreranno una quantità di fumo e quindi una concentrazione di gas nocivi progressivamente maggiore.

Se, invece, il percorso è breve per quanto le persone che fuggono possano essere esposte alla presenza di questi fumi di questi gas, la brevità del percorso renderà molto più probabile che possano portarsi in salvo senza aver subito danni particolarmente gravi dall’inalazione di queste sostanze.

Nella maggior parte dei casi si deve fare riferimento ai criteri generali stabiliti dal decreto 10 marzo 1998, che stabiliscono indicativamente le lunghezze massime per le 3 classi di edifici (alto – medio – basso rischio di incendio). Tali lunghezze sono rispettivamente di:

    * 15 ÷ 30 metri per aree a rischio di incendio elevato;
    * 30 ÷ 45 metri  per aree a rischio di incendio medio,

    * 45 ÷ 60 metri per aree a rischio di incendio basso.

Vie di Fuga Antincendio :  Le porte a norma

A questo riguardo il decreto 10 marzo 1998 è chiaro. Infatti, prevede che nel percorso delle vie di fuga antincendio:

Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell’esodo.

L’apertura nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l’adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente.

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